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Assicurazione contro i rischi catastrofali

Le calamità naturali come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni rappresentano una minaccia sempre più grave per le imprese italiane. 

Per questo motivo, la Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101-112, della legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha stabilito con modifica del D.M. 30 gennaio 2025, n. 18 che entro il 31 marzo 2025 tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese estere con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, dovranno stipulare una polizza assicurativa per i danni causati da eventi catastrofali. 

Alle imprese inadempienti, potrebbero esser negati contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
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a fianco delle imprese in caso di terremoto, alluvione e inondazione

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UnipolSai Protezione impresa rischi catastrofali

I benefici dell'obbligo assicurativo per le imprese

Protezione del patrimonio aziendale: l'assicurazione consente di salvaguardare il valore dei beni e delle attività delle imprese, che rappresentano il capitale di lavoro e di investimento.

​Continuità operativa: l'assicurazione permette di ridurre i tempi e i costi di ripristino dei beni danneggiati, consentendo una più rapida ripresa dell'attività produttiva e commerciale.

Accesso a risorse pubbliche: l'assicurazione consente alle imprese di non essere sfavorite nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Gestione proattiva del rischio: l'assicurazione stimola le imprese a effettuare una analisi delle fonti di pericolo, a realizzare misure preventive, a organizzare la gestione delle emergenze, per aumentare la resilienza dell'impresa stessa.

Le conseguenze per chi non si assicura

Le imprese che non si assicurano entro il 31 marzo 2025 contro i rischi derivanti da eventi catastrofali si espongono a conseguenze negative sia di natura economica che legale. Le conseguenze sono le seguenti: 
 
 
Possibile perdita di risorse pubbliche: le imprese non assicurate sono sfavorite nell’assegnazione di risorse economiche come contributi, sovvenzioni, agevolazioni a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

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Perdita di patrimonio aziendale: le imprese non assicurate devono sostenere interamente i costi di ripristino a seguito di un sinistro catastrofale. I più comuni sono proprio quelli di riparazione o sostituzione dei beni danneggiati da eventi catastrofali, che possono essere di importi molto elevati e mettere a rischio la sopravvivenza dell'impresa.

​​Perdita di competitività: le imprese non assicurate, non potendo contare sul sostegno assicurativo, possono subire una interruzione o una riduzione dell'attività produttiva e commerciale che può comportare maggiori rischi di perdita di mercato, di clienti, di fatturato, di redditività.

 

*Le garanzie sono soggette a limitazioni e condizioni di operatività e alcune sono prestate solo in abbinamento con altre. 
Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo.

Cosa copre l'assicurazione per i rischi catastrofali?

Sono assicurati:
Terremoto
Alluvione, Inondazione e Esondazione
Frana


Sono inoltre assicurati i danni indiretti
danni causati dall’interruzione d’esercizio dovuto all’evento dannoso, quali:
la mancata produzione industriale e vendita dei prodotti;
la perdita di mercato a favore della concorrenza;
le spese fisse insopprimibili dell’azienda che continuano a gravare pur in mancanza di entrate


Il ripristino dello stabilimento e la ricostruzione del potenziale produttivo richiedono un certo tempo, il che rappresenta un arresto temporaneo delle produzioni o la semplice riduzione dell’attività, fonti di diverse perdite economiche.

Le statistiche riportano che se il danno da incendio (danno diretto) è stimato in 1, il danno indiretto è mediamente pari al 2,7 volte il danno diretto.

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